Titolo V
Modifiche statutarie
ART. 37 — Le proposte di modifica dello Statuto possono essere
presentate al C.D.N. da almeno la metà più uno degli aventi diritto a
voto.
Il C.D.N. verifica la ritualità della richiesta, indice entro 30 giorni
l’Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 15
giorni.
Il C.D.N. può indire, su propria iniziativa, un’Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare eventuali emendamenti.
Il C.D.N., in entrambi i casi, deve riportare sull’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria le proposte di modifica.
Per l’approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le eventuali deleghe.
ART. 38 — L’eventuale scioglimento della FIEFS è deliberato
dall’Assemblea generale straordinaria convocata su richiesta di almeno
i 4/5 degli iscritti.
Il quorum di prima e di seconda convocazione deve essere pari ai 4/5
degli iscritti e la delibera di scioglimento deve essere votata dalla
maggioranza dei 4/5 degli iscritti.
L’Assemblea, in tal caso, provvede alla nomina di un liquidatore e
delibera sulla destinazione del fondo residuo secondo le norme di legge
al momento vigenti.
Nel caso di estinzione della FIEFS, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di legge al momento vigenti.
ART. 39 — Il C.D.N. può deliberare la pubblicazione di un organo ufficiale di stampa della Federazione e nominare un Direttore.
ART. 40 — Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
ART. 41 — Per effetto dell’appartenenza alla FIEFS il socio si
impegna a non adire ad altre autorità diverse da quelle della
Federazione per la risoluzione di ogni controversia anche solo
indirettamente riferibile alla vita sociale.
Il socio può chiedere al C.D.N. di essere autorizzato per particolari e
giustificati motivi ad adire ad autorità diverse in deroga a quanto
sopra disposto.
Il C.D.N. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è
tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione
all’interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il
Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.
Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato.
L’inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato
con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dalla Federazione,
comunicando al CONI il provvedimento.
ART. 42 — Tutte le controversie non rientranti nella competenza
degli organi di giustizia che dovessero insorgere tra i soci e tra
questi e la Federazione saranno sottoposte al giudizio inappellabile di
un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna
parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo
dalle parti medesime.
In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina l’organo di appello
che designerà anche l’arbitro di parte, ove questa non abbia provveduto.
Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del
Collegio Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro 15
giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la
Segreteria dell’Unione che provvederà a darne tempestiva comunicazione
ufficiale alle parti.
Le candidature alle Assemblee Regionali debbono essere presentate 15
giorni prima dello svolgimento delle stesse alle rispettive Segreterie.
I Comitati Regionali debbono presentare alla Segreteria Nazionale i
risultati delle assemblee 10 giorni prima dell’Assemblea Nazionale.
Le candidature all’Assemblea Nazionale debbono essere presentate 30
giorni prima dello svolgimento della stessa alla Segreteria Nazionale.
Il Segretario


