Titolo V

Titolo V

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Modifiche statutarie

ART. 37 — Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate al C.D.N. da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
Il C.D.N. verifica la ritualità della richiesta, indice entro 30 giorni l’Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni.
Il C.D.N. può indire, su propria iniziativa, un’Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare eventuali emendamenti.
Il C.D.N., in entrambi i casi, deve riportare sull’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria le proposte di modifica.
Per l’approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le eventuali deleghe.

Scioglimento ed estinzione

ART. 38 — L’eventuale scioglimento della FIEFS è deliberato dall’Assemblea generale straordinaria convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli iscritti.
Il quorum di prima e di seconda convocazione deve essere pari ai 4/5 degli iscritti e la delibera di scioglimento deve essere votata dalla maggioranza dei 4/5 degli iscritti.
L’Assemblea, in tal caso, provvede alla nomina di un liquidatore e delibera sulla destinazione del fondo residuo secondo le norme di legge al momento vigenti.
Nel caso di estinzione della FIEFS, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di legge al momento vigenti.

ART. 39 — Il C.D.N. può deliberare la pubblicazione di un organo ufficiale di stampa della Federazione e nominare un Direttore.

ART. 40 — Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 41 — Per effetto dell’appartenenza alla FIEFS il socio si impegna a non adire ad altre autorità diverse da quelle della Federazione per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale.
Il socio può chiedere al C.D.N. di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire ad autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.
Il C.D.N. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.
Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L’inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dalla Federazione, comunicando al CONI il provvedimento.

ART. 42 — Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli organi di giustizia che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e la Federazione saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.
In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina l’organo di appello che designerà anche l’arbitro di parte, ove questa non abbia provveduto.
Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell’Unione che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

REGOLAMENTO ORGANICO

Le candidature alle Assemblee Regionali debbono essere presentate 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse alle rispettive Segreterie.
I Comitati Regionali debbono presentare alla Segreteria Nazionale i risultati delle assemblee 10 giorni prima dell’Assemblea Nazionale.
Le candidature all’Assemblea Nazionale debbono essere presentate 30 giorni prima dello svolgimento della stessa alla Segreteria Nazionale.

Il Segretario