Titolo IV
ORGANI DELLA FIEFS
a) l’Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo Nazionale - C.D.N.;
d) la Giunta esecutiva;
e) l’Organo di Giustizia di primo grado;
f) il Collegio dei probiviri;
g) il Collegio dei revisori dei conti.
Sono Organi periferici della Federazione:
1) l’Assemblea regionale;
2) il Presidente Regionale;
3) il Consiglio regionale;
4) il Delegato provinciale.
Gli organi federali eletti durano in carica un quadriennio olimpico.
Assemblea generale
Essa è composta dai rappresentanti eletti in apposita Assemblea regionale, nella misura di 1 rappresentante ogni 20 iscritti, onorari ed ordinari, o porzione di 20.
La stessa proporzione si applica per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti aderenti.
Il verbale di detta apposita Assemblea regionale, con i nominativi dei rappresentanti eletti, dovrà pervenire, pena la esclusione, al Segretario generale almeno 16 giorni prima della data fissata, in prima convocazione, per l’Assemblea generale.
Partecipano, inoltre, all’Assemblea generale il Presidente della FIEFS, i componenti del C.D.N, i membri del Collegio dei probiviri, i Presidenti regionali ed i Delegati provinciali, in qualità di amministratori e di organi di controllo ma senza diritto di voto.
ART. 16 — L’Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria
annualmente, entro il 15 marzo, dal Presidente della FIEFS su indizione
del C.D.N., per l’approvazione del conto consuntivo. Ogni quattro anni,
nella seduta ordinaria successiva alla celebrazione dei Giochi olimpici
estivi l’Assemblea è anche elettiva, per il rinnovo degli organi
sociali.
In seduta straordinaria, inoltre, può essere convocata su richiesta del
Presidente o di almeno la metà più uno dei membri del C.D.N, ovvero
della maggioranza degli iscritti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dovrà
essere pubblicato sull’organo ufficiale di stampa della Federazione o
su almeno due quotidiani di diffusione nazionale, almeno 15 giorni
prima della data di prima convocazione dell’Assemblea.
Tale forma di pubblicità è sostitutiva, a tutti gli effetti, dell’avviso di convocazione personale ai singoli iscritti.
L’avviso di convocazione deve contenere oltre all’Od.G., la data, il luogo e l’orario per la prima e la seconda convocazione.
Le votazioni per l’elezione degli organi devono essere separate e
successive. Per le cariche degli organi collegiali dovrà essere
indicato il numero massimo di preferenze che si possono esprimere.
L’Assemblea dovrà eleggere i propri organi: il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e la Commissione scrutinio. Nelle assemblee
elettive detti organi non possono essere composti con iscritti
candidati alle cariche.
I sistemi di votazione sono per alzata di mano e controprova, per
appello nominale, a scrutinio segreto (obbligatorio nelle assemblee
elettive) e per acclamazione solo per gli organi dell’Assemblea.
Sono ammesse le deleghe, in numero massimo di 2.
ART. 17 — L’Assemblea nazionale elegge:
1) il Presidente della FIEFS;
2) i 14 componenti del C.D.N, di cui 2 fra gli iscritti aderenti;
3) i 5 componenti del Collegio dei probiviri, di cui 1 tra gli iscritti aderenti;
4) i componenti del Collegio dei revisori dei conti, di cui 1 fra gli iscritti aderenti.
ART. 18 — L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) approvare il conto consuntivo, corredato della relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori;
b) ogni quattro anni, entro il 15 marzo successivo alla celebrazione
dei Giochi olimpici estivi, eleggere il Presidente, i componenti del
C.D.N., i membri dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei
Probiviri che costituisce anche l’organo di appello;
c) deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno.
ART. 19 — L’assemblea straordinaria viene convocata entro 30 giorni dalla richiesta, viene svolta nei successivi 15 giorni e può:
a) deliberare modifiche statutarie;
b) deliberare lo scioglimento della Federazione e la nomina dei
liquidatori. La destinazione del patrimonio è deliberata per finalità
analoghe a quelle istituzionali della FIEFS;
c) rinnovare, ove occorra, le cariche federali;
d) deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno.
ART. 20 — Le Assemblee sono validamente costituite in prima
convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno la metà degli
aventi diritto.
Se non si è raggiunto il numero legale le Assemblee si riuniscono in
seconda convocazione e possono deliberare quando siano presenti e
rappresentati almeno 30 aventi diritto.
Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti in statuto.
ART. 21 — Il Presidente rappresenta la Federazione, è
responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti
dell’Assemblea generale. Compie tutti gli atti di straordinaria e
ordinaria amministrazione, quelli di carattere urgente, salvo ratifica
del C.D.N.
Egli, sentito il C.D.N., nomina tra i componenti eletti del C.DN.
medesimo il Segretario Generale della FIEFS, che ha compiti di tenuta
dei libri contabili, dei verbali delle Assemblee, del protocollo della
corrispondenza e di quanto attiene all’ordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede il C.D.N. e la Giunta esecutiva, esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto.
Il Presidente può operare in nome e per conto della Federazione
(Associazione) presso istituti di credito e banche con i più ampi
poteri qualora, per il raggiungimento degli scopi sociali, si rende
necessario il ricorso al credito ordinario e/o speciale.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale fra gli iscritti ordinari.
La carica del Presidente della Federazione è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
ART. 22 — Il Presidente, nell’espletamento dei suoi compiti è coadiuvato da due Vice Presidenti.
In caso di assenza o di impedimento precario del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice presidente all’uopo delegato o, in
difetto, dal più anziano di iscrizione.
ART. 23 — Il Presidente onorario può essere nominato, fra gli
iscritti, ordinari ed onorari della FIEFS, che abbiano contribuito, in
modo rilevante, al progresso dell’E.F.S. ed allo sviluppo della FIEFS.
La nomina è conferita dall’Assemblea generale, su proposta del C.D.N..
La carica di Presidente onorario è a vita.
ART. 24 — Il C.D.N è composto:
a) dal Presidente;
b) dai 14 Consiglieri eletti dall’Assemblea generale, fra gli iscritti.
I componenti del C.D.N sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale.
ART. 25 — Il C.D.N provvede:
a) ad eleggere, nel suo seno, i due Vice Presidenti;
b) ad eleggere il Consigliere membro di Giunta esecutiva;
c) a deliberare i Regolamenti federali;
d) a predisporre e deliberare il regolamento per la formazione e tenuta
dell’albo professionale, nonché i principi deontologici ed i relativi
provvedimenti disciplinari, in attesa del riconoscimento legislativo;
e) ad effettuare le decisioni dell’Assemblea generale;
f) a programmare le attività del Centro Studi della FIEFS;
g) a controllare le attività degli Organi della FIEFS;
h) a predisporre insieme al Presidente il conto consuntivo che dovrà
essere approvato dall’Assemblea annuale dei soci e trasmesso, su
richiesta, al CONI, nonché a predisporre, unitamente al Presidente, la
relazione che accompagna il conto, quale sua parte integrante;
i) ad approvare il bilancio di previsione e le relative variazioni,
che, accompagnate dalla relazione del Presidente e del Collegio dei
Sindaci, dovrà essere trasmesso, su richiesta, al CONI;
j) a promuovere ogni altra iniziativa idonea al conseguimento delle finalità statutarie;
k) a disporre la convocazione delle Assemblee generali e ad approvarne l’ordine del giorno;
l) a nominare i componenti della Commissione tecnico-scientifica;
m) ad istituire un Ufficio di amministrazione che, composto da almeno 3
membri, attui in sede nazionale le deliberazioni del Consiglio stesso,
in materia economico-amministrativa indichi agli Organi statutari
periferici le norme di gestione e si riservi il controllo delle
gestioni stesse;
n) a nominare i delegati provinciali ed a nominare quelli comunali su proposta dei delegati provinciali (art. 34);
o) a deliberare l’ammissione, o meno, degli iscritti ordinari, aderenti e le nomine degli onorari e dei benemeriti;
p) ad effettuare il controllo di legittimità sulle elezioni dei Rappresentanti regionali;
q) a determinare gli importi delle quote di tesseramento annuali.
Il C.D.N. nomina la Commissione Verifica poteri per le assemblee
elettive nazionali, della quale non possono far parte i candidati a
cariche sociali.
Il C.D.N. può nominare una Commissione di verifica poteri nelle Assemblee elettive regionali.
ART. 26 — Il C.D.N. deve essere convocato dal Presidente, o da
chi ne fa le veci, in riunione ordinaria, dalle 2 alle 4 volte l’anno.
La convocazione del C.D.N. avviene tramite lettera personale ordinaria
ai singoli componenti.
Deve, inoltre, essere convocato, entro e non oltre 20 giorni, su
richiesta scritta di almeno 7 dei suoi componenti. Le riunioni del
C.D.N. sono valide quando siano presenti almeno 8 dei suoi componenti,
in sede di prima convocazione, e parimenti in seconda convocazione.
Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la
riunione. Il Consiglio delibera con maggioranza assoluta.
La decadenza o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza
dell’intero C.D.N., della Giunta esecutiva e della Commissione tecnica
nazionale.
Il C.D.N. deve ritenersi altresì decaduto in caso di mancata
approvazione del conto consuntivo. Conformemente ai Principi emanati
dal CONI, la reiezione del conto consuntivo comporta la decadenza del
Presidente e del C.D.N. solo nel caso in cui la relativa deliberazione
sia stata assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno di
tutti gli aventi diritto al voto.
Infine, il C.D.N. decade in caso di dimissioni di almeno 8 Consiglieri
nazionali. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono
irrevocabili.
In caso di decadenza, per qualsivoglia motivo, non contemporanea
nell’arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il
Consiglio, si avrà la decadenza del Consiglio medesimo, ma non del
Presidente, al quale spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla
celebrazione dell’assemblea che dovrà essere convocata e celebrata
entro 90 giorni per l’elezione dei soli Consiglieri.
In caso di dimissioni del Presidente, l’ordinaria amministrazione
spetta al Consiglio Direttivo, che resterà in prorogatio, unitamente al
Presidente.
In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri,
l’ordinaria amministrazione spetta al Presidente.
In caso di mancata approvazione del conto consuntivo l’ordinaria
amministrazione spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
La decadenza del C.D.N. comporta la decadenza del Presidente, cui
seguono convocazione e svolgimento dell’Assemblea generale
straordinaria per la ricostituzione degli organi federali entro 45
giorni (30 + 15).
ART. 27 — La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai due
Vice Presidenti, dal Segretario generale della FIEFS e da un
Consigliere eletto dal C.D.N.
La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti:
a) provvedere alla ordinaria amministrazione della Federazione;
b) attuare le deliberazioni del C.D.N;
c) deliberare con i poteri del C.D.N., quando l’urgenza sia tale da non
permetterne la convocazione, tali deliberazioni debbono essere
sottoposte alla ratifica del C.D.N. nella sua prima riunione.
La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione a mezzo raccomandata o telegramma del Presidente, ordinariamente con cadenza quadrimestrale, facendo coincidere i tempi con quelli di svolgimento dell’Assemblea ordinaria annuale. Si riunisce inoltre ogni qualvolta ciò si renda necessario per ragioni di urgenza e di opportunità per il buon funzionamento dell’Associazione. Il quorum costitutivo e deliberativo è pari a 3.
ART. 28 — In seno alla FIEFS può essere costituita una
Commissione tecnica nazionale di almeno 10 membri nominati dal C.D.N
fra gli iscritti alla FIEFS.
La Commissione di studio ha il compito di realizzare tutte le
iniziative di carattere chinesiologico e sportivo deliberate dal C.D.N.
La FIEFS può, inoltre, essere affiancata da un Centro studi nazionale aperto a tutte le forze culturali e sociali.
ART. 29 — Il C.D.N. nomina il Giudice di primo grado ed un supplente per la durata di un quadriennio.
È competente ad adottare, in prima istanza, le sanzioni da irrogare ai
soci per le infrazioni commesse allo Statuto ed ai Regolamenti.
Il Giudice di primo grado deve emettere la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia.
Si deve garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli
addebiti, assegnando un termine non inferiore a giorni dieci per le
contro deduzioni dell’incolpato.
Il provvedimento adottato, compiutamente motivato, deve essere comunicato entro cinque giorni all’interessato ed al C.D.N..
La carica di Giudice di primo grado è incompatibile con qualsiasi altra
carica sociale e non decade in caso di decadenza del C.D.N..
ART. 30 — I provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado
sono appellabili, entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza, al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’assemblea per la durata di anni quattro.
Nella sua prima riunione il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza di tre membri, compreso il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza.
Esso deve emettere la sua decisione entro 90 giorni dalla presentazione dell’appello comunicandola all’interessato ed al C.D.N.
In caso di cessazione di uno o più membri del Collegio si provvede alla
reintegra attaverso l’indizione di un’assemblea straordinaria.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con
qualsiasi altra carica sociale e non decade in caso di decadenza del
C.D.N..
ART. 31 — Il Collegio dei revisori dei conti esercita il
controllo della gestione tecnico-finanziaria della FIEFS e ne redige
una relazione.
Il Collegio si riunisce trimestralmente per accertare la consistenza di
cassa e delibera a maggioranza assoluta, come previsto dal Codice
Civile.
I componenti dei Collegio assistono alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.
Il Collegio è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea, di cui 4 fra
gli iscritti ordinari ed 1 fra gli aderenti. 3 sono i membri effettivi
del Collegio e 2 quelli supplenti.
Il Presidente del Collegio è eletto fra i 5 membri entro 20 giorni dalla nomina dell’Assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica federale.
ART. 32 — In caso di decadenza, dimissioni, impedimento o
decesso di un componente del C.D.N., del Collegio dei probiviri o del
Collegio dei revisori dei conti, subentra, nella rispettiva carica, il
primo dei non eletti nell’ultima Assemblea per la medesima categoria di
iscritti.
Perché si possa procedere all’integrazione dei membri decaduti con il
primo dei non eletti, occorre che quest’ultimo abbia ricevuto almeno la
metà dei voti dell’ultimo eletto. Diversamente si provvederà nel corso
della prima Assemblea utile. Qualora questa sia stata di recente
celebrata e le vacanze compromettano la funzionalità dell’organo si
provvederà alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria entro 45
giorni dall’evento (30 per la convocazione dell’Assemblea, da
celebrarsi nei successivi 15).
ART. 33 — L’Assemblea regionale è costituita dagli iscritti ordinari e aderenti residenti nella regione.
L’Assemblea è convocata annualmente per l’approvazione della relazione
sulla gestione e ogni quattro anni, prima dello svolgimento
dell’Assemblea generale, per eleggere i membri del Consiglio regionale.
Il Comitato Regionale è costituito in presenza di almeno 20 iscritti.
L’Assemblea regionale ad ogni quadriennio elegge il Presidente del
Comitato regionale e i membri del Consiglio regionale, che verranno
eletti in numero di 5 membri, di cui 1 fra gli iscritti aderenti.
Circa le norme per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea
regionale, ordinaria e straordinaria, per quanto non previsto nel
presente articolo si rinvia alle norme per l’Assemblea generale,
ordinaria e straordinaria.
ART. 34 — Il Consiglio regionale è composto da 5 membri, di cui 4 soci ordinari e 1 aderente, eletti a norma del precedente articolo.
Il Consiglio regionale assicura, nel proprio ambito, l’attuazione delle
delibere degli Organi centrali e promuove le iniziative intese a
coordinare le attività svolte nella regione dalla FIEFS.
Consiglio regionale è convocato, almeno una volta all’anno, dal Presidente del Comitato regionale.
ART. 35 — Per l’Assemblea regionale può essere rilasciata non più di una delega di voto, se i soci presenti nella Regione con diritto a voto sono almeno 20.
ART. 36 — In ogni provincia, il C.D.N. nomina il Delegato provinciale.
Il Delegato provinciale, entro 60 giorni dalla sua nomina, è tenuto a
proporre, fra gli iscritti della provincia, una rosa di nominativi, tra
i quali il C.D.N. nominerà 3 iscritti ordinari, ed 1 aderente. I
quattro nominati, unitamente al Delegato provinciale formano la
Delegazione provinciale della FIEFS.
La Delegazione, nell’ambito della propria provincia, ha il compito di:
1) attuare, secondo le deliberazioni del C.D.N. tutte le attività previste all’art. 2 del presente Statuto;
2) proporre la nomina, ove occorra, di un Delegato comunale
segnalandone il nominativo al C.D.N. per la necessaria deliberazione.


