Titolo IV

Titolo IV

TITOLO IV

ORGANI DELLA FIEFS

ART. 14 — Sono organi centrali della Federazione:
a) l’Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo Nazionale - C.D.N.;
d) la Giunta esecutiva;
e) l’Organo di Giustizia di primo grado;
f) il Collegio dei probiviri;
g) il Collegio dei revisori dei conti.

Sono Organi periferici della Federazione:
1) l’Assemblea regionale;
2) il Presidente Regionale;
3) il Consiglio regionale;
4) il Delegato provinciale.

Gli organi federali eletti durano in carica un quadriennio olimpico.

ORGANI CENTRALI

Assemblea generale

ART. 15 — L’Assemblea generale è il massimo organo deliberante della FIEFS.
Essa è composta dai rappresentanti eletti in apposita Assemblea regionale, nella misura di 1 rappresentante ogni 20 iscritti, onorari ed ordinari, o porzione di 20.
La stessa proporzione si applica per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti aderenti.
Il verbale di detta apposita Assemblea regionale, con i nominativi dei rappresentanti eletti, dovrà pervenire, pena la esclusione, al Segretario generale almeno 16 giorni prima della data fissata, in prima convocazione, per l’Assemblea generale.
Partecipano, inoltre, all’Assemblea generale il Presidente della FIEFS, i componenti del C.D.N, i membri del Collegio dei probiviri, i Presidenti regionali ed i Delegati provinciali, in qualità di amministratori e di organi di controllo ma senza diritto di voto.

ART. 16 — L’Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria annualmente, entro il 15 marzo, dal Presidente della FIEFS su indizione del C.D.N., per l’approvazione del conto consuntivo. Ogni quattro anni, nella seduta ordinaria successiva alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi l’Assemblea è anche elettiva, per il rinnovo degli organi sociali.
In seduta straordinaria, inoltre, può essere convocata su richiesta del Presidente o di almeno la metà più uno dei membri del C.D.N, ovvero della maggioranza degli iscritti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dovrà essere pubblicato sull’organo ufficiale di stampa della Federazione o su almeno due quotidiani di diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea.
Tale forma di pubblicità è sostitutiva, a tutti gli effetti, dell’avviso di convocazione personale ai singoli iscritti.
L’avviso di convocazione deve contenere oltre all’Od.G., la data, il luogo e l’orario per la prima e la seconda convocazione.
Le votazioni per l’elezione degli organi devono essere separate e successive. Per le cariche degli organi collegiali dovrà essere indicato il numero massimo di preferenze che si possono esprimere.
L’Assemblea dovrà eleggere i propri organi: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e la Commissione scrutinio. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con iscritti candidati alle cariche.
I sistemi di votazione sono per alzata di mano e controprova, per appello nominale, a scrutinio segreto (obbligatorio nelle assemblee elettive) e per acclamazione solo per gli organi dell’Assemblea. Sono ammesse le deleghe, in numero massimo di 2.

ART. 17 — L’Assemblea nazionale elegge:
1) il Presidente della FIEFS;
2) i 14 componenti del C.D.N, di cui 2 fra gli iscritti aderenti;
3) i 5 componenti del Collegio dei probiviri, di cui 1 tra gli iscritti aderenti;
4) i componenti del Collegio dei revisori dei conti, di cui 1 fra gli iscritti aderenti.

ART. 18 — L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) approvare il conto consuntivo, corredato della relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori;
b) ogni quattro anni, entro il 15 marzo successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi, eleggere il Presidente, i componenti del C.D.N., i membri dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri che costituisce anche l’organo di appello;
c) deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno.

ART. 19 — L’assemblea straordinaria viene convocata entro 30 giorni dalla richiesta, viene svolta nei successivi 15 giorni e può:
a) deliberare modifiche statutarie;
b) deliberare lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori. La destinazione del patrimonio è deliberata per finalità analoghe a quelle istituzionali della FIEFS; c) rinnovare, ove occorra, le cariche federali;
d) deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno.

ART. 20 — Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno la metà degli aventi diritto.
Se non si è raggiunto il numero legale le Assemblee si riuniscono in seconda convocazione e possono deliberare quando siano presenti e rappresentati almeno 30 aventi diritto.
Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti in statuto.

Il Presidente

ART. 21 — Il Presidente rappresenta la Federazione, è responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti dell’Assemblea generale. Compie tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione, quelli di carattere urgente, salvo ratifica del C.D.N.
Egli, sentito il C.D.N., nomina tra i componenti eletti del C.DN. medesimo il Segretario Generale della FIEFS, che ha compiti di tenuta dei libri contabili, dei verbali delle Assemblee, del protocollo della corrispondenza e di quanto attiene all’ordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede il C.D.N. e la Giunta esecutiva, esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto.
Il Presidente può operare in nome e per conto della Federazione (Associazione) presso istituti di credito e banche con i più ampi poteri qualora, per il raggiungimento degli scopi sociali, si rende necessario il ricorso al credito ordinario e/o speciale.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale fra gli iscritti ordinari.
La carica del Presidente della Federazione è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

ART. 22 — Il Presidente, nell’espletamento dei suoi compiti è coadiuvato da due Vice Presidenti.
In caso di assenza o di impedimento precario del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente all’uopo delegato o, in difetto, dal più anziano di iscrizione.

ART. 23 — Il Presidente onorario può essere nominato, fra gli iscritti, ordinari ed onorari della FIEFS, che abbiano contribuito, in modo rilevante, al progresso dell’E.F.S. ed allo sviluppo della FIEFS.
La nomina è conferita dall’Assemblea generale, su proposta del C.D.N..
La carica di Presidente onorario è a vita.

Il Consiglio Direttivo Nazionale - C.D.N. e la Giunta esecutiva

ART. 24 — Il C.D.N è composto:
a) dal Presidente;
b) dai 14 Consiglieri eletti dall’Assemblea generale, fra gli iscritti.

I componenti del C.D.N sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale.

ART. 25 — Il C.D.N provvede:
a) ad eleggere, nel suo seno, i due Vice Presidenti;
b) ad eleggere il Consigliere membro di Giunta esecutiva;
c) a deliberare i Regolamenti federali;
d) a predisporre e deliberare il regolamento per la formazione e tenuta dell’albo professionale, nonché i principi deontologici ed i relativi provvedimenti disciplinari, in attesa del riconoscimento legislativo;
e) ad effettuare le decisioni dell’Assemblea generale;
f) a programmare le attività del Centro Studi della FIEFS;
g) a controllare le attività degli Organi della FIEFS;
h) a predisporre insieme al Presidente il conto consuntivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea annuale dei soci e trasmesso, su richiesta, al CONI, nonché a predisporre, unitamente al Presidente, la relazione che accompagna il conto, quale sua parte integrante;
i) ad approvare il bilancio di previsione e le relative variazioni, che, accompagnate dalla relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci, dovrà essere trasmesso, su richiesta, al CONI;
j) a promuovere ogni altra iniziativa idonea al conseguimento delle finalità statutarie;
k) a disporre la convocazione delle Assemblee generali e ad approvarne l’ordine del giorno;
l) a nominare i componenti della Commissione tecnico-scientifica;
m) ad istituire un Ufficio di amministrazione che, composto da almeno 3 membri, attui in sede nazionale le deliberazioni del Consiglio stesso, in materia economico-amministrativa indichi agli Organi statutari periferici le norme di gestione e si riservi il controllo delle gestioni stesse;
n) a nominare i delegati provinciali ed a nominare quelli comunali su proposta dei delegati provinciali (art. 34);
o) a deliberare l’ammissione, o meno, degli iscritti ordinari, aderenti e le nomine degli onorari e dei benemeriti;
p) ad effettuare il controllo di legittimità sulle elezioni dei Rappresentanti regionali;
q) a determinare gli importi delle quote di tesseramento annuali.

Il C.D.N. nomina la Commissione Verifica poteri per le assemblee elettive nazionali, della quale non possono far parte i candidati a cariche sociali.
Il C.D.N. può nominare una Commissione di verifica poteri nelle Assemblee elettive regionali.

ART. 26 — Il C.D.N. deve essere convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in riunione ordinaria, dalle 2 alle 4 volte l’anno. La convocazione del C.D.N. avviene tramite lettera personale ordinaria ai singoli componenti.
Deve, inoltre, essere convocato, entro e non oltre 20 giorni, su richiesta scritta di almeno 7 dei suoi componenti. Le riunioni del C.D.N. sono valide quando siano presenti almeno 8 dei suoi componenti, in sede di prima convocazione, e parimenti in seconda convocazione. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio delibera con maggioranza assoluta.
La decadenza o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intero C.D.N., della Giunta esecutiva e della Commissione tecnica nazionale.
Il C.D.N. deve ritenersi altresì decaduto in caso di mancata approvazione del conto consuntivo. Conformemente ai Principi emanati dal CONI, la reiezione del conto consuntivo comporta la decadenza del Presidente e del C.D.N. solo nel caso in cui la relativa deliberazione sia stata assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto.
Infine, il C.D.N. decade in caso di dimissioni di almeno 8 Consiglieri nazionali. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili. In caso di decadenza, per qualsivoglia motivo, non contemporanea nell’arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio, si avrà la decadenza del Consiglio medesimo, ma non del Presidente, al quale spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’assemblea che dovrà essere convocata e celebrata entro 90 giorni per l’elezione dei soli Consiglieri.
In caso di dimissioni del Presidente, l’ordinaria amministrazione spetta al Consiglio Direttivo, che resterà in prorogatio, unitamente al Presidente. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, l’ordinaria amministrazione spetta al Presidente. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo l’ordinaria amministrazione spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
La decadenza del C.D.N. comporta la decadenza del Presidente, cui seguono convocazione e svolgimento dell’Assemblea generale straordinaria per la ricostituzione degli organi federali entro 45 giorni (30 + 15).

ART. 27 — La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario generale della FIEFS e da un Consigliere eletto dal C.D.N. La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti:
a) provvedere alla ordinaria amministrazione della Federazione;
b) attuare le deliberazioni del C.D.N;
c) deliberare con i poteri del C.D.N., quando l’urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del C.D.N. nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione a mezzo raccomandata o telegramma del Presidente, ordinariamente con cadenza quadrimestrale, facendo coincidere i tempi con quelli di svolgimento dell’Assemblea ordinaria annuale. Si riunisce inoltre ogni qualvolta ciò si renda necessario per ragioni di urgenza e di opportunità per il buon funzionamento dell’Associazione. Il quorum costitutivo e deliberativo è pari a 3.

ART. 28 — In seno alla FIEFS può essere costituita una Commissione tecnica nazionale di almeno 10 membri nominati dal C.D.N fra gli iscritti alla FIEFS.
La Commissione di studio ha il compito di realizzare tutte le iniziative di carattere chinesiologico e sportivo deliberate dal C.D.N.
La FIEFS può, inoltre, essere affiancata da un Centro studi nazionale aperto a tutte le forze culturali e sociali.

ORGANI DI GIUSTIZIA

L’organo di giustizia di primo grado

ART. 29 — Il C.D.N. nomina il Giudice di primo grado ed un supplente per la durata di un quadriennio.
È competente ad adottare, in prima istanza, le sanzioni da irrogare ai soci per le infrazioni commesse allo Statuto ed ai Regolamenti.
Il Giudice di primo grado deve emettere la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia.
Si deve garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a giorni dieci per le contro deduzioni dell’incolpato.
Il provvedimento adottato, compiutamente motivato, deve essere comunicato entro cinque giorni all’interessato ed al C.D.N..
La carica di Giudice di primo grado è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e non decade in caso di decadenza del C.D.N..

Il Collegio dei probiviri

ART. 30 — I provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado sono appellabili, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’assemblea per la durata di anni quattro.
Nella sua prima riunione il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza di tre membri, compreso il Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza.
Esso deve emettere la sua decisione entro 90 giorni dalla presentazione dell’appello comunicandola all’interessato ed al C.D.N.
In caso di cessazione di uno o più membri del Collegio si provvede alla reintegra attaverso l’indizione di un’assemblea straordinaria.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e non decade in caso di decadenza del C.D.N..

Il Collegio dei revisori dei conti

ART. 31 — Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo della gestione tecnico-finanziaria della FIEFS e ne redige una relazione.
Il Collegio si riunisce trimestralmente per accertare la consistenza di cassa e delibera a maggioranza assoluta, come previsto dal Codice Civile.
I componenti dei Collegio assistono alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.
Il Collegio è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea, di cui 4 fra gli iscritti ordinari ed 1 fra gli aderenti. 3 sono i membri effettivi del Collegio e 2 quelli supplenti.
Il Presidente del Collegio è eletto fra i 5 membri entro 20 giorni dalla nomina dell’Assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica federale.

ART. 32 — In caso di decadenza, dimissioni, impedimento o decesso di un componente del C.D.N., del Collegio dei probiviri o del Collegio dei revisori dei conti, subentra, nella rispettiva carica, il primo dei non eletti nell’ultima Assemblea per la medesima categoria di iscritti.
Perché si possa procedere all’integrazione dei membri decaduti con il primo dei non eletti, occorre che quest’ultimo abbia ricevuto almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto. Diversamente si provvederà nel corso della prima Assemblea utile. Qualora questa sia stata di recente celebrata e le vacanze compromettano la funzionalità dell’organo si provvederà alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria entro 45 giorni dall’evento (30 per la convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15).

ORGANI PERIFERICI

Assemblea e Consiglio regionale

ART. 33 — L’Assemblea regionale è costituita dagli iscritti ordinari e aderenti residenti nella regione.
L’Assemblea è convocata annualmente per l’approvazione della relazione sulla gestione e ogni quattro anni, prima dello svolgimento dell’Assemblea generale, per eleggere i membri del Consiglio regionale. Il Comitato Regionale è costituito in presenza di almeno 20 iscritti.
L’Assemblea regionale ad ogni quadriennio elegge il Presidente del Comitato regionale e i membri del Consiglio regionale, che verranno eletti in numero di 5 membri, di cui 1 fra gli iscritti aderenti.
Circa le norme per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea regionale, ordinaria e straordinaria, per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme per l’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria.

Consiglio regionale

ART. 34 — Il Consiglio regionale è composto da 5 membri, di cui 4 soci ordinari e 1 aderente, eletti a norma del precedente articolo.
Il Consiglio regionale assicura, nel proprio ambito, l’attuazione delle delibere degli Organi centrali e promuove le iniziative intese a coordinare le attività svolte nella regione dalla FIEFS.
Consiglio regionale è convocato, almeno una volta all’anno, dal Presidente del Comitato regionale.

ART. 35 — Per l’Assemblea regionale può essere rilasciata non più di una delega di voto, se i soci presenti nella Regione con diritto a voto sono almeno 20.

Il Delegato provinciale

ART. 36 — In ogni provincia, il C.D.N. nomina il Delegato provinciale.
Il Delegato provinciale, entro 60 giorni dalla sua nomina, è tenuto a proporre, fra gli iscritti della provincia, una rosa di nominativi, tra i quali il C.D.N. nominerà 3 iscritti ordinari, ed 1 aderente. I quattro nominati, unitamente al Delegato provinciale formano la Delegazione provinciale della FIEFS.
La Delegazione, nell’ambito della propria provincia, ha il compito di:
1) attuare, secondo le deliberazioni del C.D.N. tutte le attività previste all’art. 2 del presente Statuto;
2) proporre la nomina, ove occorra, di un Delegato comunale segnalandone il nominativo al C.D.N. per la necessaria deliberazione.