Titolo II e III

Titolo II e III

TITOLO II

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA FIEFS

ART. 3 — La FIEFS, che non persegue fini di lucro, provvede all’espletamento delle proprie attività mediante:
a) le quote di iscrizione annuali;
b) eventuali contributi di Enti pubblici e privati e di Amministrazioni statali;
c) eventuali contributi del CONI;
d) eventuali contributi di privati.

TITOLO III

ISCRITTI E LORO CATEGORIE - DIRITTI ED OBBLIGHI

ART. 4 — Possono fare parte della FIEFS, in qualità di iscritti gli studiosi, i docenti, i soggetti associativi di cui all’Art. 2 punto f) e tutti coloro che si interessano di E.F. e di problemi educativi in genere.

ART. 5 — Gli iscritti della FIEFS si distinguono in:
1) onorari;
2) benemeriti;
3) ordinari;
4) aderenti
5) aggregati.

a) Gli iscritti onorari sono nominati fra coloro i quali con i loro contributi scientifici o pratici favoriscano lo sviluppo dell’E.F., dello Sport e della FIEFS;
b) gli iscritti benemeriti sono nominati fra le persone e gli Enti che abbiano contribuito, in modo notevole, alla realizzazione dei fini statutari, nonché all’incremento del patrimonio sociale;
c) sono iscritti ordinari gli insegnanti di E.F. di ruolo, già di ruolo, abilitati, i diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie ed i Maestri della Scuola Centrale dello Sport;
d) sono ammessi quali iscritti aderenti i tecnici federali inquadrati nelle Federazioni sportive, i Maestri elementari e di scuola materna, nonché gli studenti degli Istituti Superiori di Educazione Fisica, gli studenti di Scienze Motorie, scuola, società sportive e tutti coloro che si interessano di educazione fisica e sport e di problemi educativi in genere;
e) sono ammessi in qualità di iscritti aggregati tutti coloro che chiedono di partecipare alle attività della FIEFS.

ART. 6 — Tutti gli iscritti alla FIEFS sono tenuti a:
a) osservare il presente Statuto;
b) collaborare alle attività della Federazione;
c) versare le quote ed i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 7 — Gli iscritti ordinari ed aderenti della FIEFS hanno il diritto:
a) di esercitare il voto;
b) di essere eletti alle cariche federali
c) di ricevere le eventuali pubblicazioni ufficiali della FIEFS;
d) di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto;
e) per i soli soci ordinari, di essere iscritti all’albo professionale in base alle norme regolamentari che verranno adottate dal C.D.N.

Gli iscritti aderenti eleggono solamente i loro rappresentanti negli Organi della Federazione.

ART. 8 — Per porre la propria candidatura alle cariche sociali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

ART. 9 — La nomina degli iscritti onorari e benemeriti è di competenza del C.D.N, anche su segnalazione degli Organi periferici.
Il C.D.N può non accogliere le domande di ammissione a iscritto. Il CDN non accoglie la domanda di ammissione in mancanza dei prescritti requisiti.

ART. 10 — La qualità di iscritto si perde per:
a) recessione;
b) radiazione, adottata dagli organi di giustizia;
c) morosità
d) perdita della qualifica di socio per il venire meno dei requisiti che l’hanno determinata.

ART. 11 — L’iscritto può sempre recedere dalla FIEFS.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentata tre mesi prima della fine dell’anno stesso.

ART. 12 — L’iscritto che abbia fatto opera contraria alle finalità della FIEFS o lesiva del prestigio e degli interessi della Federazione deve essere deferito agli organi di giustizia che, nei casi più gravi, possono infliggere la radiazione.
La riammissione dell’iscritto è deliberata per concessione della grazia da parte Presidente in presenza di determinate circostanze e sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

ART. 13 — Il socio che non rinnova l’iscrizione entro il 31/3 di ogni anno è dichiarato moroso e in quanto tale è sospeso dai diritti sociali, decadendo di conseguenza da eventuali cariche sociali.
Regolarizzando successivamente la sua posizione, egli può, tuttavia, chiedere di essere riammesso nella sola qualità di iscritto, purché effettui il pagamento di tutte le rate dovute.
La sospensione, la decadenza e la eventuale riammissione sono deliberate dal C.D.N.