Titolo I

Titolo I

FIEFS - FEDERAZIONE ITALIANA EDUCATORI FISICI E SPORTIVI
TITOLO I

COSTITUZIONE SCOPO E SEDE

ART. 1 — È costituita con sede a Roma la Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi (FIEFS).
La Federazione è riconosciuta ai fini sportivi in qualità di Associazione benemerita dal Consiglio Nazionale del CONI.
La durata dell’Associazione è illimitata.
La Federazione è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale che sono ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia allo statuto del CONI, ai principi fondamentali, alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI.
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo la Federazione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

ART. 2 — È compito istituzionale della FIEFS l’inserimento professionale dell’educatore fisico e sportivo nei vari settori operativi della società attraverso:
a) la promozione di studi e di ricerche scientifiche sull’igiene, la fisiologia, la psicopedagogia, la cinesiologia e la medicina applicata alle attività sportive;
b) l’aggiornamento culturale degli iscritti sui progressi tecnico-scientifici dell’educazione fisica applicata agli sports;
c) la valutazione dell’attitudine agli sports e lo studio degli effetti delle tecniche di allenamento;
d) l’attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù;
e) la promozione di qualsiasi iniziativa utile ai fini della propaganda olimpica con convegni culturali e didattici e lo sviluppo di attività assistenziali e morali in funzione degli interessi fisico-sportivi;
f) la costituzione e l’organizzazione dell’attività di associazioni e di società sportive, centri sportivi, palestre pubbliche e private, villaggi turistici, centri per anziani, case di soggiorno per giovani ed anziani e centri estivi ed invernali di attività motoria per ragazzi e centri di avviamento allo sport nella scuola e nella società aderenti alla FIEFS purché dirette da iscritti ordinari di cui al successivo art. 5 comma c);
g) la tutela della professionalità nel campo della cinesiologia applicata in tutti i settori del movimento umano;
h) l’impulso alle attività complementari dell’Educazione Fisica ed ai corsi liberi di formazione fisico sportiva e di specializzazione, nonché a manifestazioni ludico sportive e ad attività ricreative;
i) la tutela professionale di tutti gli iscritti nel settore scolastico, igienico sanitario e sportivo;
j) l’istituzione di propri centri federali, nazionali e regionali per i propri iscritti, acquisendo direttamente o indirettamente strutture sportive già esistenti o realizzarle direttamente o indirettamente o condurle in gestione;
k) l’organizzazione di viaggi di istruzione in Italia ed all’Estero anche in occasione di importanti manifestazioni sportive e culturali;
l) l’associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

É compito altresì della FIEFS promuovere, svolgendo tutte le più opportune azioni ed iniziative, il riconoscimento giuridico e l’istituzione dell’ordine e dell’albo professionale degli educatori fisici e sportivi, in sede nazionale comunitaria ed internazionale. In attesa dell’adozione da parte del legislatore degli idonei strumenti normativi, la FIEFS potrà predisporre, conferendosi ogni potere in merito al Consiglio Direttivo Nazionale, norme regolamentari al riguardo.

È compito infine della FIEFS:
1) vigilare per la tutela del titolo professionale;
2) svolgere l’attività diretta ad impedire per quanto possibile l’esercizio abusivo della professione;
3) predisporre un codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti.