Ore eccedenti - arretrati

Ore eccedenti - arretrati

Ore di avviamento alla pratica sportiva – arretrati – ancora problemi.

Continuano a pervenire a questa redazione numerose segnalazioni e quesiti da parte di docenti che non riescono a farsi riconoscere gli arretrati per le ore di avviamento alla pratica sportiva svolte successivamente al 1 gennaio 2003, complice, soprattutto nel Lazio, la nota prot. N° AOODGPER 6732 del 30/03/2007 della Direzione Generale per il Personale della Scuola Dipartimento per l’Istruzione Ufficio IV (Dott. Chiappetta) trascritta e firmata dal Direttore Generale delUfficio Scolastico Regionale del Lazio Dott. Bruno Pagnani, in risposta al quesito nota 7778/p del 29/03/2007 posto dal dott. Matarazzo (Capo Ragioneria del medesimo Ufficio), che in alcuni casi blocca i fondi per liquidare quanto dovuto visto che la sua lettura si presta ad interpretazioni equivoche.
La prima parte conferma le disposizioni emanate dall’art. 85, CCNL del 24 luglio 2005; la seconda evidenzia che tali ore esulano dalla tipologia di cui all’art. 28 e che vanno retribuite secondo la specifica normativa innanzi citata.
L’art.28 non è mai stato oggetto di ulteriore trattativa tra l’ARAN e le Rappresentanze Sindacali ma non riguarda comunque le ore di avviamento alla pratica sportiva già disciplinate nello specifico art. 85.
Ora, premesso che Giudici del lavoro, Avvocature dello Stato, Corti d’Appello e Rappresentanze Sindacali si sono espresse chiaramente in materia e che molte Scuole hanno già provveduto a liquidare quanto dovuto, non si comprende la resistenza di alcune Amministrazioni.
Si tratta semplicemente di osservare la normativa vigente ricordando che:
1) l’art. 85 comma 1 del CCNL quadriennio 2002/2005 parla esplicitamente di ore eccedenti (ore di avviamento alla pratica sportiva per un massimo di 6 ore settimanali);
2) l’art. 85 comma 2 del predetto contratto, rifacendosi all’art. 70 del CCNL del 04/08/95 spiega con chiarezza che la retribuzione di dette ore è fissata in misura di 1/78 dello stipendio tabellare aumentato del 10%;
3) l’art. 76 comma 3 recita che a decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare;
4) l’art. 2 comma 2 tabella B CCNL biennio economico 2004/2005 classifica le rispettive posizioni tabellari dello stipendio base.
Ma soprattutto due note del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del M.I.U.R., rispettivamente del 18/08/2006 prot. 16571 – Ufficio V (Dott. Roberto Abatecola) e del 07/11/2006 prot. 2424 Ufficio IV (Direttore Generale Dott. Giuseppe Casentino), lo stabiliscono in maniera definitiva ed inequivocabile;
Per quanto su esposto, è auspicabile che si proceda per tutti ed in tempi ragionevolmente brevi al calcolo ed all’integrazione dell’indennità integrativa speciale per le ore svolte dal 1 gennaio 2003 in poi, senza necessariamente ricorrere al Giudice per una Vertenza Sindacale.

Inserito da redazione on Ven, 08/06/2007 - 10:50 in